CORTE DI CASSAZIONE NO FURTHER A MYSTERY

Corte di cassazione No Further a Mystery

Acconsento al trattamento dei dati ai fini della comunicazione a terzi per loro attività di internet marketing.Per assolvere l’obbligo di rimborso delle suddette spese il legislatore ha previsto due modalità : il rimborso diretto, da parte della soccombente, delle spese sostenute dalla parte vittoriosa (qualora rivesta la qualifica di sostituto

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